Multa per eccesso di velocità confermata anche con autovelox senza omologazione ufficiale

di Chiara Moretti

Multa confermata nonostante autovelox senza omologazione ufficiale - Ilvaporetto.com

Il tribunale di Bologna ha appena chiarito un punto importante: una multa per eccesso di velocità resta valida anche se l’autovelox usato è solo “approvato” dal ministero dei Trasporti, senza una vera e propria omologazione formale. La decisione arriva dopo il ricorso di un automobilista che si era opposto alla sanzione proprio sostenendo che lo strumento non fosse omologato, rendendo quindi nullo il verbale. La vicenda riapre un dibattito acceso sulla sicurezza stradale e sulla legittimità degli strumenti di rilevamento.

Il caso che ha acceso il dibattito a Bologna

Tutto parte da un automobilista multato per aver superato il limite di 50 km/h, rilevato mentre viaggiava a 67 km/h su una strada. Lui ha fatto ricorso, puntando il dito sul fatto che l’autovelox era solo “approvato” dal ministero e non omologato, quindi il verbale sarebbe da annullare per un vizio di forma. La giudice Alessandra Cardarelli, del tribunale di Bologna, però ha rigettato il ricorso. Secondo lei, basta l’approvazione per rendere valido il verbale.

La sentenza fa riferimento a due linee di pensiero diverse: da un lato chi equipara l’approvazione all’omologazione, dall’altro chi, come la Cassazione nella sentenza n. 10505 del 2024, le distingue, dando più peso all’omologazione. Il tribunale di Bologna si è schierato con la prima interpretazione.

Cosa dicono i Codici Della Strada sugli autovelox

La sentenza si basa sugli articoli 142 e 201 del Codice della Strada. Il primo fissa i limiti di velocità e come vanno controllati, il secondo parla dei requisiti tecnici degli strumenti, citando dispositivi “omologati ovvero approvati”. Per la giudice Cardarelli, questo significa che il legislatore intende dare lo stesso valore probatorio a entrambi.

Se invece si vuole mantenere la differenza tra approvazione e omologazione, tocca al guidatore dimostrare che lo strumento non funzionava o che ci sono errori concreti nella rilevazione. Nel caso specifico, però, l’automobilista non ha mai messo in dubbio il funzionamento dell’autovelox né ha negato di aver superato il limite, quindi il ricorso è stato respinto.

Il dibattito sulle apparecchiature per il controllo della velocità

Negli ultimi anni è tornato sotto i riflettori il tema della validità delle multe fatte con gli autovelox. La Corte di Cassazione ha più volte confermato che i dispositivi mobili sono validi, purché siano ben segnalati con cartelli fissi e non ci siano segnali mobili messi in modo da confondere.

Il vero nodo sta nella differenza tra omologazione e approvazione. L’omologazione è un processo tecnico più rigoroso, che garantisce standard più alti, mentre l’approvazione è meno complessa ma resta comunque un atto ufficiale del ministero dei Trasporti. Oggi molti Comuni e Prefetture usano apparecchiature approvate, a patto che la loro regolarità sia documentata.

È un tema cruciale per la sicurezza stradale: senza regole chiare sulle certificazioni, rischieremmo di mettere in dubbio tante multe e indebolire gli strumenti per contrastare le infrazioni, con possibili ripercussioni sugli incidenti.

Quando il malfunzionamento può far saltare la multa

Un punto chiave della sentenza riguarda chi vuole contestare una multa: deve di solito portare prove precise che l’apparecchio non ha funzionato bene. Senza queste prove, il semplice fatto di discutere l’omologazione o l’approvazione non basta a far cadere il verbale.

Il principio è semplice: il dato rilevato vale, a meno che non arrivino dubbi concreti e provati sull’affidabilità dello strumento. Nel caso di Bologna, il ricorrente non ha mai messo in discussione il funzionamento né ha negato di aver superato il limite, confermando così la validità della multa.

Questo orientamento rafforza il ruolo dei sistemi di videosorveglianza e dei rilevatori di velocità, ma lascia al guidatore l’onere di dimostrare eventuali malfunzionamenti per annullare la sanzione.